keyboard_tab Diritto d'autore 2019/0790 IT
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- 1 Articolo 21 Procedura alternativa di risoluzione delle controversie
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO II
MISURE MIRANTI AD ADEGUARE LE ECCEZIONI E LE LIMITAZIONI ALL'AMBIENTE DIGITALE E AL CONTESTO TRANSFRONTALIERO
TITOLO III
MISURE VOLTE A MIGLIORARE LE procedure DI CONCESSIONE DELLE LICENZE E A GARANTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO AI CONTENUTI
CAPO 1
Opere fuori commercio e altri materiali
CAPO 2
Misure per agevolare la concessione di licenze collettive
CAPO 3
Accesso e disponibilità di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta
CAPO 4
Opere delle arti visive di dominio pubblico
TITOLO IV
MISURE MIRANTI A GARANTIRE IL BUON FUNZIONAMENTO DEL MERCATO PER IL DIRITTO D'AUTORE
CAPO 1
Diritti sulle pubblicazioni
CAPO 2
Utilizzi specifici di contenuti protetti da parte di servizi online
CAPO 3
Equa remunerazione di autori e artisti (interpreti o esecutori) nei contratti di sfruttamento
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
- controversie 6
- procedura 4
- possano 4
- alternativa 4
- interpreti 4
- artisti 4
- autori 4
- esecutori 4
- risoluzione 4
- membri 4
- stati 4
- direttiva 3
- contrattuale 3
- procedure 3
- obbligo 2
- avviare 2
- presente 2
- applica 2
- //ce 2
- articoli 2
- eccezioni 2
- trasparenza 2
- richiesta 2
- specifica 2
- adeguamento 2
- rappresentativi 2
- organismi 2
- provvedono 2
- volontaria 2
- base 2
- dispongono 2
- meccanismo 2
- oggetto 2
- relative 2
- volte 1
- concessione 1
- licenze 1
- garantire 1
- piÙ 1
- contenuti 1
- ampio 1
- accesso 1
- capo 1
- opere 1
- fuori 1
- commercio 1
- migliorare 1
- disposizione 1
- misure 1
- titolo 1
Articolo 21
Procedura alternativa di risoluzione delle controversie
Gli Stati membri dispongono che le controversie relative all'obbligo di trasparenza di cui all'articolo 19 e al meccanismo di adeguamento contrattuale di cui all'articolo 20 possano essere oggetto di una procedura alternativa di risoluzione delle controversie, su base volontaria. Gli Stati membri provvedono a che gli organismi rappresentativi degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) possano avviare tali procedure su richiesta specifica di uno o più autori o artisti (interpreti o esecutori).
Articolo 7
Disposizioni comuni
1. Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con le eccezioni di cui agli articoli 3, 5 e 6 è inapplicabile.
2. L'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29/CE si applica alle eccezioni e alle limitazioni di cui al presente titolo. L'articolo 6, paragrafo 4, primo, terzo e quinto comma, della direttiva 2001/29/CE si applica agli articoli da 3 a 6 della presente direttiva.
TITOLO III
MISURE VOLTE A MIGLIORARE LE procedure DI CONCESSIONE DELLE LICENZE E A GARANTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO AI CONTENUTI
CAPO 1
Opere fuori commercio e altri materiali
Articolo 21
Procedura alternativa di risoluzione delle controversie
Gli Stati membri dispongono che le controversie relative all'obbligo di trasparenza di cui all'articolo 19 e al meccanismo di adeguamento contrattuale di cui all'articolo 20 possano essere oggetto di una procedura alternativa di risoluzione delle controversie, su base volontaria. Gli Stati membri provvedono a che gli organismi rappresentativi degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) possano avviare tali procedure su richiesta specifica di uno o più autori o artisti (interpreti o esecutori).
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